Norme sulla circolazione stradale vigenti in Italia

Italia: incidente stradale, sanzione pecuniaria, liquidazione di un incidente stradale

Chi in Italia subisce un incidente automobilistico può  ovviamente pretendere un risarcimento economico  da colui che ha provocato l’incidente stradale.

Nel caso di danneggiamento di beni il responsabile del danneggiamento deve sostenere i costi derivanti dalle operazioni di trasporto del veicolo danneggiato da parte del carro attrezzi, quelli derivanti dalla riparazione del veicolo danneggiato e gli altri costi finanziari derivanti dall’incidente stradale.

La diminuzione del valore commerciale del veicolo danneggiato viene tuttavia rimborsata soltanto in casi eccezionali ed in misura alquanto minore rispetto a quanto avviene invece in Germania.

La persona che ha subito il danno può soltanto in via del tutto eccezionale ottenere il rimborso delle spese sostenute per effettuare la perizia sul veicolo danneggiato. Il calcolo viene in genere basato sulla base del preventivo di spesa. Il danneggiato deve sostenere i costi derivanti dalla perizia richiesta in caso di dubbio dall’assicurazione della parte avversaria nel contenzioso giuridico.

Nel caso di danni fisici alle persone, si possono esigere i danni derivanti dal  mancato guadagno, i costi derivanti dalle cure mediche e di riabilitazione e quelli per il danno morale subito.

Sanzioni pecuniarie e loro esecuzione

Chi in Italia viene sorpreso dalla polizia stradale per un’infrazione del Codice della strada è soggetto non soltanto ad un ammonimento verbale, ma anche a cospicue pene pecuniarie ed anche ad un divieto di circolazione automobilistica. Al contrario di quanto avveniva in passato le pene pecuniarie italiane trovano applicazione anche in Germania.

Una specialità del codice della strada italiano è costituito dal “fermo amministrativo”: il veicolo viene mantenuto in uno stato di fermo amministrativo per un  determinato periodo di tempo. Inoltre il veicolo può essere ritirato per sempre dalla circolazione e senza la corresponsione di alcun indennizzo.

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